mercoledì 23 luglio 2008

Un' altra Legge Vergogna!! Il lodo Alfano

Un solo articolo scandito in 8 commi, mezza paginetta appena per garantire l'immunita' alle quattro piu' alte cariche dello Stato: Presidenti della Repubblica, del Senato, della Camera e del Consiglio, che non potranno piu' essere soggette a processo penale durante lo svolgimento della loro funzione per i reati comuni (indipendentemente dalla loro gravita').

E' questo il contenuto del cosiddetto 'lodo Alfano', nipote diretto del 'lodo Schifani' (bocciato dalla Corte Costituzionale nel gennaio del 2004) il cui obiettivo ispiratore e' ''tutelare l'interesse al sereno svolgimento delle funzioni che fanno capo alle piu' alte cariche dello Stato'', come spiega la relazione delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato che hanno esaminato in via congiunta il ddl.
Nel merito ecco cosa prevede il ddl, approvato in via definitiva dall'assemblea di Palazzo Madama con 171 si' e 128 no.

- SOSPENSIONE DEL PROCESSO (comma 1): I processi penali nei confronti delle piu' alte cariche dello Stato sono sospesi dalla data di assunzione fino alla cessazione della carica o della funzione.
I procedimenti giudiziari, che restano sospesi, possono riferirsi a fatti commessi prima della assunzione della carica o della funzione e possono essere gia' in corso, in ogni fase o grado di giudizio.
Per il Capo dello Stato resta escluso il reato di alto tradimento e attentato alla Costituzione (art.90 e 96 della Costituzione), mentre il presidente del Consiglio deve rispondere, dopo l'autorizzazione della Camera di appartenenza, dei reati connessi all'esercizio delle sue funzioni.
- RINUNCIA (comma 2): L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale puo' rinunciare in ogni momento alla sospensione.
- PROVE NON RINVIABILI (comma 3): la sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere all'assunzione delle prove non rinviabili. E' ammessa cioe' l'assunzione delle prove non rinviabili nel corso delle indagini preliminari (incidente probatorio o atti urgenti).
- REITERABILITA' (comma 5): la sospensione del processo opera per l'intera durata della carica o della funzione e non e' reiterabile, ''salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura'', ''ne' si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni''. Quest'ultima precisazione e' stata aggiunta con l'approvazione dell'emendamento Mantini (Pd), nel corso dell'esame alla Camera, con cui si e' inteso spazzare il campo da ogni possibile dubbio in merito alla reiterabilita'.In base all'emendamento del Pd il processo a carico di un'alta carica dello Stato riprende se questi cambia carica o funzione. E' escluso il caso di reincarico (quindi del presidente del Consiglio) nell'ambito della stessa legislatura.
- CONGELAMENTO PRESCRIZIONE: la sospensione del processo congela anche la prescrizione del reato i cui termini di decorrenza ricominciano da quando cessa.
- TUTELA DELLE ALTRE PARTI (comma 6): le altre parti processuali possono in ogni caso trasferire il processo sospeso in sede civile, avvalendosi in tal caso di termini abbreviati.
- A QUALI PROCESSI SI APPLICA (comma 7): le disposizioni si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della legge.

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